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Quando il contratto di locazione finanziaria finisce l’IMU grava sul locatore?

lentepubblica.it • 10 Novembre 2016

imu, casse ediliSe termina il contratto di locazione finanziaria, l’Imu torna a gravare sul locatore? A stabilire il caso nella fattispecie è la Commissione tributaria provinciale di Terni con la sentenza del 2 settembre 2016, n. 274.

 

Che durante la vigenza del contratto di locazione finanziaria l’IMU debba gravare sul locatario è certo in quanto previsto espressamente dall’art.. 9 D.Lgs. n. 23 del 2011 (Applicazione dell’imposta municipale propria):” Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificatoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e’ il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.”

 

Ed è anche certo che la risoluzione del contratto comporta che l’imposta torni a gravare – in conformità al regime ordinario – sul proprietario che ha concesso in leasing l’immobile, anche perché la deroga al regime ordinario, si protrae soltanto – così come testualmente sancito – “per tutta la durata del contratto”.

 

In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, infatti l’Imu torna a carico del locatore alla data di riconsegna del bene da parte del locatari.

 

Il problema che si pone, però, è quello di chiarire che cosa abbia inteso il legislatore con l’espressione suddetta (“per tutta la durata del contratto”): fare riferimento al solo profilo giuridico della vigenza del contratto – come sostiene il Comune di Arrone – o invece a tutto il periodo di detenzione materiale del bene da parte del locatario, e dunque anche al periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e la materiale riconsegna del bene al proprietario del medesimo?

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: CTP Terni
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